Il nuovo regime agevolato 2025-2027 riduce l’imposta al 5% per i premi di risultato e la partecipazione agli utili, offrendo vantaggi fiscali ai lavoratori del settore privato.
Ma quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? Quali somme possono essere convertite in welfare aziendale? Analizziamo nel dettaglio le condizioni e le implicazioni contabili di questa misura.
Premio risultato e di partecipazione agli utili (art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015)
Con la Legge di bilancio per il 2025 il legislatore ha prorogato, per il triennio 2025-2027, un regime di particolare favore riservato ai premi di risultato e di partecipazione agli utili in quanto assoggettati una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 5% in luogo del 10%. Esaminano i presupposti della disciplina agevolativa.
Ambito oggettivo delle agevolazioni
Il Legislatore ha introdotto due distinti sistemi premiali.
Il primo, riguarda le somme erogate a titolo di premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Per questi emolumenti la disposizione normativa prevede, dal punto di vista fiscale, la sostituzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con una imposta sostitutiva entro il limite di 3.000 euro lordi, che aumenta fino a 4.000 euro nel caso in cui l’azienda coinvolga “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 80.000.
Il secondo, ha per oggetto la facoltà di conversione, in tutto o in parte, su richiesta dei beneficiaria in “somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, con esonero ad imposizione fiscale e contributiva.
Per poter essere ricomprese nell’alveo agevolativo le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51, D.lgs. 15.06.2015, n. 81.