Durante l’ottavo Forum dei Commercialisti, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’autotutela obbligatoria, precisando i casi in cui è possibile annullare un atto d’imposizione e le incertezze su errori legati al presupposto d’imposta o all’individuazione del tributo. Quali sono i criteri e i limiti di questa procedura?
Nel corso dell’ottavo Forum dei commercialisti del 27 gennaio 2025, le Entrate si sono fra l’altro soffermate sul nuovo art. 10-quater, della L. n. 212/2000, cioè sulla autotutela obbligatoria.
Riepiloghiamo, quindi, le regole e offriamo al Lettore il puntuale pensiero dell’Amministrazione finanziaria.
L’autotutela obbligatoria: quadro normativo e di prassi
L’art. 10-quater, della L. n. 212/2000, consente all’Amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
L’obbligo di procedere all’autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per