La riforma fiscale evidenzia una possibile sovrapposizione tra il comma 2 dell’articolo 177 e l’articolo 175 TUIR, sollevando dubbi sulle modalità di conferimento delle partecipazioni di controllo e collegamento e sull’applicazione dei benefici fiscali.
Comprendere quale norma adottare, e le implicazioni pratiche che ne derivano, è essenziale per evitare errori e sfruttare appieno le opportunità offerte.
Conferimenti di partecipazioni di controllo: chiarimenti e sfide della riforma fiscale
Anche la riforma fiscale in tema di conferimenti di partecipazioni non chiarisce i rapporti tra l’art. 177, comma 2, e l’art. 175 TUIR.
Le possibilità di conferimento a realizzo controllato delle partecipazioni di controllo e collegamento
In ordine al confronto dell’art. 177 comma 2 con l’art. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento) e alla loro parziale sovrapposizione disciplinare appare utile per l’esame della portata di tale intersezione, il riporto testuale dell’art. 175, 1° comma, TUIR (che sul tema in questione non ha registro novità legislative in sede di riforma fiscale):
“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art 2359 cod. civ. effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.”.
La riportata versione letterale del comma 1 dell’art 175 TUIR, raccorda l’operazione di conferimento delle partecipazioni al solo ambito del regime d’impresa.
Tuttavia l’ampiezza della portata normativa del comma 2 dell’art. 177, porta in taluni casi a consentire la sovrapposizione disciplinare con il regolamento fiscale dell’art. 175, per cui in tali casi si pone la questione di individuare la disciplina concretamente applicabile