Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili solo con requisiti chiari: la dimostrazione di un’effettiva attività promozionale a favore dello sponsor e una corretta contabilizzazione dei pagamenti.
Una recente sentenza della Cassazione chiarisce come questi criteri possano impattare sulla deducibilità fiscale e sulle strategie aziendali nel settore sportivo dilettantistico.
Il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
A tal fine non è tuttavia sufficiente la mera dimostrazione della regolare contabilizzazione dei costi e/o dei pagamenti, dovendo comunque essere fornita idonea prova dell’effettività delle prestazioni, oltre all’esibizione del contratto/accordo di abbinamento sportivo con la ASD.
La Corte di Cassazione ha fornito rilevanti chiarimenti in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica.
Il caso: il recupero di spese di sponsorizzazione non giustificate
Nel caso di specie, la controversia verteva sull’impugnativa di un avviso di accertamento, per l’anno 2006, con cui erano stati disconosciuti costi per pubblicità versati ad associazione non riconosciuta in assenza di idonea prova del contratto di sponsorizzazione, delle prestazioni effettuate e degli effettivi pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate rideterminav