A seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario, dal 1° settembre 2024 sono cambiate le regole per il ravvedimento operoso applicabili alle violazioni commesse da quella data in poi. Ripassiamo le novità per chi deve già ravvedere utilizzando le nuove sanzioni ridotte. Importante: per le violazioni commesse prima di questa data restano valide le vecchie regole di calcolo!
Il ravvedimento ordinario è stato sostanzialmente riscritto dal D.Lgs. n. 87/2024, per adeguarlo alle modifiche apportate al procedimento di accertamento dai D.Lgs. n. 219/2023 e 13/2024.
In particolare, la riforma sanzionatoria amministrativa – le cui disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 – è intervenuta fra l’altro sull’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, mutando la disciplina del ravvedimento, allineandola allo schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000 e alla definizione dei pvc, di cui all’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997.
E si prevede, per la prima volta, l’applicazione del cumulo giuridico.
Le novità per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
L’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, prevede la riduzione della sanzione, anche se la violazione sia stata già constatata o siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972.
Il nuovo dettato normativo[1] |
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e deg |