Le nuove norme in tema di antiriciclaggio ampliano la definizione di denaro contante includendo carte prepagate e strumenti al portatore. Previsti controlli più rigidi e sanzioni severe per chi non dichiara in Dogana somme oltre i 10.000 euro. Facciamo il punto sulle nuove regole in arrivo.
Si stringe ancora una volta la “morsa” per contrastare l’uso del denaro contante, intendendosi per tale anche il denaro presente all’interno di una carta prepagata: ai fini antiriciclaggio, effettuare un pagamento con questa tipologia di carta equivale ad effettuare un trasferimento di denaro contante.
È questa una delle misure principali contenute all’interno dello schema di decreto legislativo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito il regolamento comunitario 2018/1672 avente ad oggetto i controlli valutari da effettuarsi presso le Dogane.
Antiriciclaggio: la carta prepagata equivale denaro contante
Il decreto ha ridefinito la nozione di denaro contante con la finalità di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento delle attività criminali. Alla nozione “allargata” di denaro contante si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini della UE.
Nella nuova nozione di denaro contante rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate.
Gli strumenti negoziabili al portatore sono “strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne”.
Ciò proprio in quanto si tratta di titoli al portatore. Rientrano, secondo il decreto, negli strumenti al portatore,
“gli assegni turistici, gli assegni, i vaglia cambiari o ordinativi di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna”.
Le carte prepagate, come detto, sono equiparate al denaro contante. La stretta riguarda le carte non nominative “che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata ad un conto corrente”.
Il regolamento prevede controlli più stringenti nei confronti di coloro che non dichiarano il denaro oltre soglia in entrata o in uscita dall’Unione europea.
Attenzione al denaro contante in dogana
I controlli saranno più serrati anche nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di informativa del denaro contante non accompagnato. Nello specifico si tratta di…
“denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto”.
Tra le diverse novità è prevista quella riguardante la possibilità di trattenere gli importi non indicati nell’informativa.
Pertanto, ove in una spedizione venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo complessivamente superiore a 10.000 euro il destinatario ha l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa entro il termine di 30 giorni.
Si prevede anche la possibilità di procedere ad un blocco preventivo delle predette somme. Il blocco preventivo può scattare quando le somme in questione non sono state dichiarate nell’informativa, oppure se emergono indizi che il denaro “accompagnato o non accompagnato, potrebbe essere correlato ad attività criminose”.
L’ammontare di denaro contante non dichiarato in dogana viene sequestrato nella misura del 50 per cento oltre la soglia di 10.000 euro, fino a 20.000 euro; del 70 per cento fino a 100.000 euro e per intero oltre 100.000 euro.
L’omessa dichiarazione determina l’irrogazione di una sanzione del 15 per cento oltre la soglia fino a 20.000 euro; del 30 per cento se non si supera il limite di 40.000 euro. Oltre tale limite la sanzione è piena, quindi è pari al 100 per cento.
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Nicola Forte
Martedì 17 Settembre 2024
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