La corretta compilazione del quadro RR nel caso di anzianità contributiva: casi pratici

La compilazione del Quadro RR dedicato ai versamenti previdenziali genera sempre tantissimi dubbi negli operatori: oggi puntiamo il mouse sulle problematiche di anzianità contributiva con alcuni casi pratici.

Compilazione del quadro RR: la Sezione I 

compilazione quadro rr 2024Il quadro RR Sez. I è destinato ai titolari di imprese iscritte alle gestioni speciali INPS Artigiani e Commercianti, nonché ai soci titolari di una posizione contributiva, i quali sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali sia per la propria contribuzione sia per quella degli eventuali collaboratori familiari.

L’Inps ha fornito le istruzioni dettagliate per la compilazione del suddetto quadro, specificando che sono dovuti i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e l’acconto sul reddito che eccede il minimale.

La precedente circolare Inps del 10 febbraio 2023 stabilisce i seguenti minimi contributivi:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/ coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

 

…e i seguenti massimali:

Massimale

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

€ 86.983,00

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva

€ 113.520,00

 

ATTENZIONE all’Anzianità contributiva!

Fino al 31/12/1995, il principio del calcolo pensionistico era basato sul metodo retributivo. A partire dal 1° gennaio 1996, la Legge 335/95, nota come “Riforma Dini”, ha introdotto il sistema di calcolo contributivo con un duplice obiettivo:

  • evitare il pagamento dei contributi oltre una certa soglia di retribuzione;
  • evitare che l’Ente Previdenziale dovesse corrispondere pensioni eccessivamente elevate;

Di conseguenza, si è verificata una netta divisione che ha avuto riflessi anche sugli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Infatti, all’interno della Sez. I del quadro RR, in particolare nella colonna 6, è presente un campo da selezionare nel caso in cui il contribuente sia privo di anzianità contributiva al 31/12/1995, comportando applicazione del massimale più alto.

È lecito chiedersi se tale campo non debba selezionato solamente nel caso in cui il contribuente possa vantare l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o se possa essere omesso anche nel caso in cui il contribuente possa vantare un’anzianità contributiva dovuta all’iscrizione presso altre gestioni obbligatorie.

Un messaggio Inps, in particolare il n° 5062 del 31 dicembre 2020, chiarisce:

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti – pur se registrati in gestioni diverse – relativi a rapporti di lavoro privati, dipendenti o autonomi, in Italia o all’estero, entro il 31/12/1995.”

Da ciò si desume chiaramente che, che ai fini dell’applicazione del massimale inferiore, è sufficiente l’aver maturato delle contribuzioni precedenti al 1° gennaio 1996 anche presso altre gestioni obbligatorie, senza dover necessariamente vantare l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti a quella data. Procediamo con degli esempi pratici.

 

Casi pratici di compilazione del quadro RR

Contribuente non dotato di anzianità contributiva al 31/12/1995, non iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti alla data del 31/12/1995

Nel caso di un contribuente iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva alla stessa data, la compilazione del quadro RR deve essere effettuata avendo cura di flaggare il campo 6 della Sezione I del Quadro RR. In questo modo il massimale applicato sarà quello maggiore, ovvero € 113.520,00.

 

Contribuente iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti al 31/12/1995

Per i contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti al 31/12/1995, non bisogna spuntare la colonna 6 della Sezione I del Quadro RR, in modo da applicare il massimale inferiore di € 86.983,00.

Contribuente dotato di anzianità contributiva presso altre gestioni al 31/12/1995, non iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti al 31/12/1995

Per i contribuenti dotati di anzianità contributiva al 31/12/1995, ma iscritti solo in seguito alla Gestione Artigiani e Commercianti solo successivamente, non bisogna spuntare la colonna 6. Questo perché, pur non essendo iscritto alla Gestione al 31/12/1995, possono vantare degli accrediti contributivi presso altre gestioni, è dunque sono dotati di anzianità contributiva.

Esempio:

  • Luisa Verdi, ex dipendente iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1985 e iscritta alla Gestione Commercianti dal 1997, deve riportare i suoi redditi nel quadro RR e calcolare i contributi considerando l’anzianità contributiva al 31/12/1995. Non dovrà dunque spuntare la colonna 6, applicando il massimale contributivo inferiore di 86.983,00.

 

Conclusione

La corretta compilazione del quadro RR richiede attenzione ai dettagli normativi e una chiara comprensione degli accrediti contributivi del contribuente.

È pertanto consigliabile consultare il cassetto previdenziale e l’estratto contributivo del cliente in modo da compilare correttamente il quadro RR e applicare il massimale corretto.

 

Fonti e Riferimenti:

 

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Davide Giovanni La Francesca

Giovedì 27 giugno 2024