La recente legge di bilancio 2024 permette la compensazione dei contributi previdenziali INPS e dei premi INAIL con crediti d’imposta, inclusi quelli derivanti da Superbonus edilizi, nel modello F24.
Questa novità supera la restrizione precedente che limitava la compensazione ai soli crediti contributivi. La norma include controlli preventivi sui crediti usati per la compensazione e stabilisce nuove modalità per datori di lavoro e lavoratori autonomi.
Via libera alla compensazione in F24 dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi obbligatori con i crediti d’imposta di natura erariale ivi compresi quelli derivanti da Superbonus edilizi.
Il comma 97, dell’art. 1, della Legge 30.12.2023, n. 213, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 17 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241, che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi e supera l’interpretazione di alcuni uffici INPS secondo cui il debito contributivo può essere compensato, ma solo con crediti della medesima natura e, cioè, con crediti aventi anch’essi natura contributiva.
Compensazione contributi INPS e premi INAIL con crediti d’imposta erariali: ambito normativo
Il testo dell’art. 17, D.lgs. n. 241/1997, prevede, fin dalla sua approvazione, la possibilità di effettuare la compensazione cd. “orizzontale”, nel modello F24, cioè tra tributi e contributi.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 17, D.lgs. n. 241:
“… I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”.
Il comma 2 del citato articolo, elenca le partite oggetto di compensazione stabilendo che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte risc