Si avvicina la fine dell’anno e i contribuenti che hanno superato i limiti devono far attenzione se insorge l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino dall’1 Gennaio 2024.
Vediamo in quali casi la tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria e quali sono i limiti e parametri da tenere sotto controllo.
Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino: alcune generalità
In relazione al disposto dell’art. 14 del 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, come modificato dall’art. 5, del comma 14-quater, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono risultati di entità superiori, rispettivamente a € 5.100.000,00 e a € 1.100.000,00.
Ne deriva che se un esercente attività d’impresa, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino si rende operativa a partire dall’anno 2024 (secondo periodo di imposta successivo).
Per poter escludere l’obbligo di dover tenere, oltre al libro giornale, al libro degli inventari e ai registri prescritti ai fini Iva, anche le scritture ausiliarie di magazzino è necessario effettuare un apposito controllo dei due valori predetti.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sono:
- gli enti e le società aventi personalità giuridica (artt. 14, comma 1, 13, comma 1, lettere a) e b) e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e cioè:
- società per azioni
- società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società in mutua assicurazione;
- persone giuridiche pubbliche e private;
- consorzi;
- altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, compresi, quindi, gli enti non commerciali che esercitano attività di natura commerciale;
- le società aventi autonomia patrimoniale (artt. 14, comma 1, e 13, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e cioè:
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- e le società assimilate alle precedenti, come, a titolo meramente indicativo, le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali e le società di armamento;
in contabilità ordinaria;
- le persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d’impresa (art. 14, comma 1, e art. 13, comma 1, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esclusione soggettiva).
Al riguardo, infatti, si devono ritenere non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata; - società e gli enti non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del Tuir) di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato:
- la sede legale o amministrativa;
e: - l’oggetto principale della loro attività;
- la sede legale o amministrativa;
- le imprese agricole e di allevamento (art. 14, comma 1, e art. 13, comma 1, lettere a) b) e c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) esercitate da:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- enti commerciali pubblici e privati;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
Soggetti non obbligati
Non devono attivare l’adempimento in esame:
- le società semplici e i soggetti equiparati;
- i professionisti;
- gli artisti;
- le associazioni o gli studi associati tra professionisti;
- le associazioni tra artisti;
- e le attività d’impresa non esercitate in modo abituale (occasionali);
in quanto si tratta di soggetti o di attività che risultano escluse da ogni previsione normativa di obbligo.
Tutti i predetti soggetti, infatt