Enti del Terzo Settore, Enti ecclesiastici e Istituti di previdenza privati: i dubbi e le criticità relativi alla comunicazione del titolare effettivo in scadenza all’11 Dicembre 2023…
Con la pubblicazione in G.U. del Provvedimento Mimit del 29 settembre 2023, l’adempimento comunicativo previsto dall’art. 21 del D. Lgs.231/2007, avente ad oggetto la trasmissione dei dati concernenti il titolare effettivo delle persone giuridiche e dei trust, ha acquisito la sua piena operatività.
Tra i soggetti tenuti a riversare tali informazioni al Registro delle Imprese rientrano le:
“…persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”.
Ai sensi del citato regolamento (DPR 361/2000) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica proprio a seguito dell’iscrizione nel detto registro.
Comunicazione del titolare effettivo: i casi specifici per le persone giuridiche
Il puntuale riferimento ai soli soggetti tenuti all’iscrizione degli elenchi tenuti presso le Prefetture ha alimentato qualche dubbio circa l’obbligatorietà della comunicazione per quelli che acquisiscono (o hanno acquisito) la propria capacità giuridica con modalità e/o in momenti differenti quali:
- gli Enti ecclesiastici;
- gli Enti del Terzo settore;
- le Associazioni sportive dilettantistiche;
- gli Enti trasformati in soggetti privati in seguito a decreti/provvedimenti legislativi.
In particolare tra questi ultimi vanno annoverate le casse di previdenza privatizzate ex lege (a partire dal 1° gennaio 1995) ossia gli Enti di Previdenza che hanno subìto la trasformazione in associazione o fondazione ad opera del D.Lgs. 509/1994, così come gli istituti privatizzati istituiti in attuazione del D.Lgs. 103/1996 (ENPAP, EPPI ecc…).
Casse di Previdenza
Va evidenziato che il medesimo D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nell’istituire il Registro delle persone giuridiche;
- ha abrogato l’art. 12 del libro I, Titolo II del Codice civile, che contemplava il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’adozione di atti e provvedimenti legislativi;
- disposto (con l’art. 10) la trasmissione degli atti relativi alle persone giuridiche riconosciute in virtù della precedente disciplina alle prefetture competenti per territorio per il relativo recepimento nel RPG (Registro Persone Giuridiche).
Ne consegue che gli enti di previdenza privatizzati (CNPADC, ENPACL, ENPAM ecc…) risultano oggi regolarmente iscritti nei registri tenuti dagli Uffici territoriali del Governo presso le prefetture territorialmente competenti (il RPG della Prefettura di Roma include tutti gli enti di previdenza con sede legale nella capitale).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano conseguito la propria personalità giuridica in virtù di precedenti provvedimenti legislativi, rileva la circostanza che rientrano in ogni caso nella casistica dei soggetti “tenuti all’iscrizione nel registro” e di conseguenza risultano inclusi tra i destinatari dell’adempimento comunicativo.
Enti Ecclesiastici
Per le medesime ragioni espresse con riferimento agli enti di previdenza privati, anche gli Enti Ecclesiastici non sembrano potersi sottrarre alle prescrizioni normative concernenti la comunicazione della titolarità effettiva.
Quanto sopra nonostante la CEI abbia, con proprio documento interpretativo (prot. 25/2023/UPG), proclamato uno specifico esonero che tuttavia non appare suffragato da idonee argomentazioni normative.
Enti del Terzo Settore
Per quanto riguarda invece le Onlus e gli Enti del terzo settore, che in virtù delle modifiche apportate dal relativo Codice possono acquisire personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), si ritiene che l’interpretazione letterale della norma non consenta di estendere per analogia l’obbligatorietà dell’adempimento.
Pur supponendo che tale deroga possa scaturire esclusivamente da un mancato coordinamento normativo (la revisione della normativa antiriciclaggio che prevede il nuovo adempimento ha preceduto di poco più di un mese la scrittura del Codice del Terzo Settore – D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), l’eventuale rettifica di tale impostazione non può che pervenire mediante attività legislativa.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in un documento di studio predisposto dalla propria Commissione Antiriciclaggio (Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo), ha sottolineato come l’esclusione di tali soggetti dall’obbligo comunicativo determinerebbe un quadro non pienamente compatibile con le prescrizioni normative dell’UE.
Anche questa circostanza, tuttavia, non susciterebbe particolare scalpore in quanto non costituirebbe l’unica svista del legislatore italiano nel recepimento delle direttive UE in materia di antiriciclaggio.
Associazioni sportive dilettantistiche
Analoghe considerazioni già evidenziate per gli ETS risultano riproponibili anche per le ASD che possono acquistare personalità giuridica a seguito dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Conclusioni
La delicatezza dell’adempimento in esame (non con riferimento alla procedura di comunicazione in sé quanto alla correttezza delle informazioni da trasmettere) impone in ogni caso una cautela che deve richiamare il più scrupoloso e prudenziale esame della norma istitutiva, non potendosi affidare ad interpretazioni di prassi, di dottrina o alle “f.a.q.” pubblicate da soggetti più o meno autorevoli.
Quanto sopra nella considerazione che le banche dati che andranno ad alimentarsi con tali comunicazioni non assumeranno un valore di pubblicità legale, ma costituiranno un bacino di informazioni cui potranno attingere (anche) le competenti autorità per finalità ispettive e di accertamento.
Fonte: Provvedimento Mimit del 29 settembre 2023.
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