A pochi giorni dalla scadenza per la rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione (30 settembre, di fatto 2 ottobre, atteso che il 30 settembre cade di sabato), ci sembra opportuno riepilogare sinteticamente, con l’ausilio delle indicazioni di prassi diramate, le regole per chi aspetta gli ultimi giorni per decidere.
Tuttavia, i tempi, per il particolare sistema previsto, sono assai stretti.
Rinuncia in Cassazione: la norma
Come è noto, i commi da 213 a 218 dell’art.1, della L. n. 197/2022, prevedono, in alternativa alla chiusura delle liti, una particolare forma di definizione agevolata di tutte le pretese azionate in giudizio, relative alle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
A fronte della rinuncia al ricorso viene riconosciuto un notevole abbattimento delle sanzioni (1/18).
La rinuncia agevolata temporanea è applicabile, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, innanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
E’ sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stato notificato il ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito innanzi alla cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge.
Ambito oggettivo
In ordine all’individuazione degli atti impositivi, il perimetro normativo investe gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Esclusioni
La disposizione non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle e