Il datore di lavoro, nella determinazione del reddito dei propri dipendenti, deve tener conto del “principio di onnicomprensività”. In caso di erogazione di fringe benefit tramite terzi, il datore di lavoro rimane obbligato all’applicazione della ritenuta. Il caso dei mutui a tasso agevolato.
Tra le numerose tipologie di fringe benefits, ci sono anche quelli derivanti da concessioni di mutuo a tassi agevolati.
E’ il caso del datore di lavoro che stipula una convenzione con una banca, al fine di erogare mutui agevolati ai propri dipendenti.
Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, l’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, “si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.
I Fringe Benefit e la determinazione del reddito di lavoro dipendente
Ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico.
Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato a un familiare o cointestato con u