In materia di superbonus 110% e sconto in fattura, nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la sanzione applicabile è quella che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero prima dell’invio della comunicazione corretta.
La sanzione è tuttavia ravvedibile fino al 30 settembre 2023, sanabile anche tramite il ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’errata indicazione del codice fiscale del condomìno, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che rende necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata.
Di conseguenza, il credito è reale, benché “correttamente” maturato solo a seguito dell’accettazione di una comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, la sanzione è ravvedibile.
Superbonus 110 ed errata indicazione del codice fiscale in fattura: il quesito posto alle Entrate
Un contribuente istante fa presente che, in data 16 febbraio 2022, ha utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. art. 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e trainati rientranti nell’agevolazione del 110% sul condominio.
Nel dicembre 2022, dopo aver effettuato le comunicazioni di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, la competente Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver annullato gli effetti dell’istanza di opzione esercitata ai sensi dell’art. 121, D.L. 34/2020, cd. decreto Rilancio.
L’Agenzia ha rilevato, come in effetti è stato poi appurato, un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell’errata indicazione del codice fiscale del condominio.
Tale errata indicazione si è poi riverberata nella comunicazione di cessione del credito esercitata ai sensi dell’art. 121, del decreto Rilancio.
Considerando l’assoluta buona fede che ha condotto a tale errata indicazione si è ritenuto opportuno procedere all’annullamento delle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 già citato, relative al 1° SAL, così come previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E, del 06/10/2022.
Ciò naturalmente comporta il venir meno del credito e, conseguentemente, la necessità di riversare quanto compensato tramite ravvedimento operoso.
Ciò premesso, l’istante chiede di chiarire…
…”se il credito da riversare rientri nella definizione di “credito non spettante” oppure in quella di “credito in