In tema di esportazioni al di fuori del territorio doganale dell’Unione in regime di non imponibilità Iva è necessario che sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce sia stata trasportata oltre il territorio dell’Unione.
Risultano a tal fine idonee le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura.
Questa documentazione, consistente nel visto dell’ultima dogana in uscita – cd. “visto uscire” – è equipollente al rilascio del DAU – Documento Unico Amministrativo – dell’ufficio doganale nazionale.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26/05/2023, n. 14853, ha affermato rilevanti considerazioni in tema di non imponibilità Iva e prova dell’uscita della merce dal territorio doganale.
Non imponibilità Iva nelle cessioni all’esportazione
Il caso: il valore delle bollette doganali non italiane
Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato un diniego parziale di rimborso di eccedenza di imposta IVA, maturata nel periodo di imposta 2014 relativamente ad operazioni non imponibili ex art. 30, comma 2, lett. b) Dpr n. 26 ottobre 1972, n. 633, conseguenti a cessioni all’esportazione.
Il diniego era stato in particolare motivato dal fatto che le bollette doganali di esportazione erano state rilasciate – come risultava dal codice alfanumerico MRN (Movement Reference Number) – da Uffici doganali non italiani (lituani e austriaci), benché le merci fossero state imballate e caricate in Italia, circostanza questa che impediva, secondo l’Ufficio, l’accertamento dell’effettiva uscita dal territorio dell’UE.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e il giudice di secondo grado rigettava poi, sul punto, l’appello dell’Ufficio, osservando che, stante l’assenza di contestazione sulla documentazione relativa all’uscita dal territorio UE e all’ingresso della merce in un Paese extra UE (Russia), vi era la prova che le merci fossero effettivamente uscite dal territorio dell’Unione.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva poi che la circostanza