Il professionista, che appone il visto di conformità su dichiarazioni recanti crediti inesistenti, può ritenersi responsabile del reato di indebita compensazione?
Per il visto di conformità mendace il commercialista può rispondere, a titolo di concorso, nel reato di indebita compensazione di crediti inesistenti?
La Cassazione ha fornito il suo parere…
Visto di conformità: aspetti generali
Visto di conformità leggero
Il visto di conformità, introdotto dal D.lgs. n. 241 del 1997, si declina in visto leggero e pesante
Il visto di conformità[2] è un controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria – professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi – per la corretta applicazione delle norme tributarie.
È disciplinato dal D.lgs. 241/1997, che distingue il visto leggero, previsto dall’art. 35, e il visto pesante (o certificazione tributaria), previsto dall’art. 36.
Il visto di conformità cd. “visto leggero”, implica controlli di mera regolarità formale[3] delle dichiarazioni fiscali rispetto alla normativa e alla documentazione contabile dell’impresa, ma non anche controlli sostanziali sulla veridicità di quest’ultima.
Il visto di conformità o visto leggero (Dlgs n 241/1997) è uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:
- predisporre la dichiarazione fiscale;
- attestare di aver eseguito i necessari controlli[4] mediante sottoscrizione della stessa;
- trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza; è strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- è utile a contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il visto “leggero” rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria sulla corretta applica