L’Agenzia delle Entrate prende posizione in merito alla possibilità di definire con il pagamento del 90% del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022, prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti dalla legge.
La posizione del Fisco non sembra allineata al testo normativo…
Rottamazione liti pendenti novità 2023 e conferme
Con i commi 186-205 dell’art. 1, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Legislatore ha proposto nuovamente la definizione liti pendenti, istituto che si inserisce nel più ampio quadro delle definizioni tributarie previste dalla legge di bilancio 2023, si vedano i commi 153-252 del citato articolo, riproponendo essenzialmente lo schema normativo di cui all’art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
Rispetto alla precedente definizione vengono espressamente menzionate le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e monopoli, fatte salve le risorse proprie della UE e l’IVA all’importazione, mentre la norma non reca più alcun riferimento agli atti impositivi.
Viene quindi riproposta la struttura legislativa che vede definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Il comma 187 prevede espressamente
“In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.
La posizione dell’Agenzia sulla definizione della liti in pendenza del termine per reclamo – mediazione
Nella circolare 6/E del 20 marzo 2023 (vedi qui gli altri argomenti trattati), l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione al seguente caso:
“È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546?”
L’Amministrazione Finanziaria, in circolare, nel rispondere alla domanda sottolinea che l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembr