Con il presente contributo si procede ad una analisi della normativa in vigore onde fornire un quadro sintetico utile alla gestione pratica dell’apprendistato di terzo livello, strumento pensato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Come noto il contratto di apprendistato di terzo livello, disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani che permette di conseguire un titolo di studio di istruzione di alto livello (titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori) ovvero di sviluppare un’esperienza di ricerca e di svolgere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e, nello stesso tempo, di essere assunti da un’impresa per ricoprire un ruolo coerente con il proprio percorso di studi.
Apprendistato di terzo livello: i punti focali
Come detto l’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) prevede una effettiva integrazione fra scuola, università e lavoro, unitamente ad una responsabilità formativa e educativa condivisa fra impresa ed Istituzione.
Pertanto, i soggetti coinvolti nella fase realizzativa dello strumento formativo e lavorativo sono i seguenti:
Datore di lavoro
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa (il datore di lavoro ha il compito di nominare un tutor aziendale).
Nota: possono attivare contratti di apprendistato di terzo livello tutte le imprese che operano in tutti i settori di attività, pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 relativamente a specifiche capacità strutturali, tecniche e formative (spazi per