Ai fini dell’assoggettamento ad Iva, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma.
Tale reciprocità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile.
Le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio sono pertanto escluse dal campo di applicazione dell’imposta.
Applicazione dell’IVA sul risarcimento del danno: il caso
Recentemente l’Agenzia Entrate si è pronunciata sul delicato tema dell’applicazione o meno dell’Iva in caso di risarcimento di un danno.
Nel caso di specie, con istanza di interpello, era stato esposto il seguente quesito.
Le istanti, ALFA e BETA, chiedevano in particolare chiarimenti in merito alla fattispecie di seguito rappresentata.
Le Istanti (ALFA e BETA), da una parte, e DELTA, dall’altra, avevano instaurato una serie di rapporti commerciali, a seguito dei quali DELTA era divenuta la principale distributrice dei prodotti del ramo X di ALFA, con l’intermediazione di Beta.
In particolare, nell’ambito di una rimodulazione della partnership, veniva sottoscritto un accordo che regolamentava i rispettivi obblighi e diritti, anche economici.
A seguito di una profonda operazione di riorganizzazione, si era però determinata, per Delta, l’impossibilità di continuare a dare esecuzione all’Accordo Trilatero.
DELTA, ALFA e BETA, preso atto dell’impossibilità di proseguire nell’accordo, così come originariamente strutturato, e, conseguentemente, della sua risoluzione per impossibilità di DELTA a darvi esecuzione, per cause ad essa imputabili, avevano quindi avviato un confronto per quantificare il danno da risarcire ad ALFA e BETA, avvalendosi, a tal fine, di un esperto indipendente, individuato di comune accordo.
L’esperto aveva pertanto rilasciato una nota in merito al calcolo del potenziale danno risarcibile da parte di DELTA in favore di ALFA e BETA a seguito della risoluzione anticipata dell’Accordo Trilatero.
Ad esito di tale confronto e conformemente alle valutazioni espresse nella Nota dall’Esperto, le Parti avevano quantificato l’ammontare del danno e del conseguente risarcimento nella somma di Euro X.
Stante la rilevanza della somma in questione, era stato quindi convenuto di ottenere conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria mediante la proposizione di interpello, c