Entro il prossimo 30/11/2022 va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relative al 2022.
Vediamo le modalità di calcolo e di pagamento per i vari contribuenti e per le varie imposte dovute.
Modalità di calcolo degli acconti
In linea generale l’acconto delle imposte va calcolato sulla base di quanto dichiarato dal contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente.
Il metodo storico consiste, appunto, nel considerare come base di calcolo l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 e relativa al periodo d’imposta precedente.
Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti Irpef ed Ires si dovrà considerare:
- il 100% dell’importo esposto a rigo “Differenza” del Mod. REDDITI PF 2022 per l’IRPEF;
- il 100% dell’importo esposto a rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello REDDITI 2022 SC e del modello REDDITI 2022 ENC
Il contribuente, nel caso in cui ritenga di realizzare redditi inferiori/minor imposta nell’anno successivo, ha la facoltà di versare un minor acconto, senza incorrere in sanzioni, utilizzando il c.d. metodo previsionale, purché la somma degli acconti versati in base alla stima sia almeno pari:
- per l’acconto IRPEF, al 100% del rigo “Differenza”, che in base alle presunzioni effettuate, dovrebbe comparire nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023 (con riferimento ai redditi 2022);
- per l’acconto IRES, al 100% del rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” che si suppone dovrebbe indicarsi nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023 (con riferimento al periodo d’imposta 2022).
A titolo esemplificativo, le situazioni che possono dar luogo ad un’imposta 2022 inferiore a quella conseguita e dichiarata nel 2021 sono, ad esempio:
- costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo;
- maggiori oneri deducibili o detraibili;
- cessazione o riduzione dell’attività;
- opzione per il regime di cedolare secca a partire dal 2022 (per immobile in regime ordinario nel 2021).
Generalmente il contribuente, entro il 30 novembre dell’anno in corso, può effettuare una stima sufficientemente attendibile dei redditi complessivamente conseguiti nell’intero periodo d’imposta e dei valori che danno diritto a detrazioni o deduzioni, ed in effetti nulla vieta al contribuente di versare il I ° acconto (giugno/luglio) con il metodo storico ed il secondo (novembre) utilizzando il calcolo previsionale.
Tuttavia, nel caso di versamento dell’acconto in base a stima è consigliabile mantenere criteri prudenziali di calcolo viste le molteplici variabili che condizionano la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
Infatti, se la previsione dovesse risultare inesatta, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente, si applicheranno le sanzioni per insufficiente versamento d’acconto (30% della somma non versata, fatta salva la possibilità del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Argomenti trattati:
- Acconto Irpef
- Acconto Ires
- Acconto Irap
- Contribuenti minimi e forfettari
- Cedolare secca
- Ivie e Ivafe
- Acconti in caso di trasparenza fiscale
- Maggiorazione Ires per le società di comodo
- Obbligo di ricalcolo
- Modalità di pagamento
***
Acconto Irpef
Secondo il metodo storico sono tenute al versamento dell’acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo d’imposta 2021 risultano a debito per un importo superiore ad € 51,65.
Il reddito delle società di persone è imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili.
Diversamente da quanto accade nelle società di capitali, infatti, la tassazione avviene “per trasparenza”, cioè in capo al singolo socio e non alla società.
Pertanto, ciascun socio, persona fisica, determina l’imposta (Irpef) in base