La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto uno sgravio a favore delle lavoratrici madri che rientrano sul luogo di lavoro a seguito del periodo di astensione obbligatoria di maternità.
Tale sgravio comporta il dimezzamento dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice medesima per un intero anno.
Vediamo però nel dettaglio alcuni aspetti dello sgravio sui quali è recentemente intervenuto l’Istituto Previdenziale.
La Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, introduce per l’anno 2022 in via sperimentale un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 50% a carico di lavoratrici madri dipendenti del settore privato, le quali rientrano sul proprio posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Tale sgravio, che vale per la quota IVS a carico della lavoratrice, è ammesso per i rientri al lavoro che siano avvenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e dura dal momento del rientro dal congedo obbligatorio e per un periodo massimo di un anno.
L’Istituto Previdenziale, a seguito della precedente Circolare n. 102/2022 che si è occupata di tale tema, fornisce ulteriori indicazioni sullo sgravio con il Messaggio del 9 novembre 2022.
Con tale nuovo documento di prassi infatti, si specifica che l’esonero spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e del periodo di interdizione post-partum, purché tali periodi siano stati fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.