I consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti e le associazioni datoriali sono tenuti per gli anni 2021 e 2022 a effettuare l’asseverazione dei rapporti di lavoro stipulati con lavoratori extracomunitari.
Per il rilascio del nullaosta è però necessario tenere conto di regole, indici e condizioni d’accesso. Vediamoli meglio.
Verifiche in capo ai professionisti per lavoratori extra-UE
Come noto, l’articolo 44 del Decreto Legge n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, prevede una procedura semplificata per effettuare le verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del DPR n. 394/1999, delegando ai professionisti di cui alla Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro) l’asseverazione della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di lavoratori extra-UE, evitando in tal modo le più lunghe procedure previste da parte dell’Ispettorato del Lavoro e dello Sportello unico per l’immigrazione.
In particolare, con tale disposizione si prevede che nelle annualità 2021 e 2022 le verifiche – rimesse in precedenza agli ITL – saranno demandate in via esclusiva (e fatti salvi eventuali controlli a campione), nei confronti:
- dei professionisti di cui all’articolo 1 della L. n. 12/1979, ossia coloro che siano iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro, all’albo degli Avvocati ovvero all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Resta fermo però – per tali ultime due categorie di professionisti – l’assolvimento degli obblighi di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 12/1979;
- delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferis