Per società di fatto si intende una collaborazione imprenditoriale avviata in base a dei c.d. comportamenti concludenti.
Trattasi di forma societaria c.d. irregolare dietro la quale si insidiano una serie di pericoli per i soci, anche dal punto di vista fiscale.
Il presente contributo analizza i criteri per l’identificazione della società di fatto tra professionisti alla luce di un recente intervento del giudice di legittimità.
Criteri di identificazione della società di fatto
I criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza nei rapporti contrattuali di diritto privato, giacché in questi ultimi l’esigenza è quella di tutelare l’affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo.
Nei rapporti di diritto tributario invece l’esigenza è quella di verificare l’esistenza dei presupposti per applicare norme impositive, sicché è necessario accertare l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza[1] di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza.
La prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che questa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da “affectio familiaris”.
Il valore degli indici presuntivi
La prova della sussistenza della società di fatto, seppure non possa essere desunta dalla mera esteriorizzazione del vincolo nei confronti dei terzi, può essere però dedotta anche dall’esistenza di indici presuntivi.
L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività.
In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte no