L’iscrizione ipotecaria in sede di riscossione dei tributi è uno degli atti più incisivi per il contribuente debitore. Il presente contributo si prefigge di assurgere ad utile ausilio teorico e pratico, a chi opera nel settore della riscossione, e precisamente vuole esporre i capisaldi da tener conto, in tema di difesa del contribuente, avverso l’iscrizione prevista dall’articolo 77 del DPR 602/73, alla luce di recenti interventi del giudice di legittimità.
Il Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.
Il 1° settembre 2021 è anche la data a partire dalla quale sono ripartite le procedure cautelari ed esecutive, ossia fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, così come le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
- Il mancato preavviso di iscrizione ipotecaria può essere censurato solo con tempestivo ricorso contro il successivo atto?
- La comunicazione di avvenuta ipoteca obbliga al ricorso tempestivo?
- Giova all’Agente della riscossione produrre in giudizio le relazioni di notificazione con i relativi estratti di ruolo, disconosciuti dal contribuente, in copia conforme e non in originale?
- Gli estratti di ruolo e le relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento in copia conforme, rilasciate da un procuratore dell’agente della riscossione, hanno piena valenza giuridica atteso che l’Agente della riscossione svolge una funzione pubblica, e ad esso si applicano le norme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 e al d.lgs. n. 82 del 2005 in tema di formazione, archiviazione ed esibizione degli strumenti informatici?
- Il giudice tributario in seguito al disconoscimento operato dal contribuente circa la conformità ai documenti originali in possesso dell’Agente della riscossione delle copie prodotte in giudizio, può ritenere non provate le notificazioni delle cartelle di pagamento al contribuente?
- Sussiste la carenza di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai contributi iscritti a ruolo dagli enti previdenziali, non rientrando le impugnazioni avverso le iscrizioni ipotecarie ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti crediti di natura non tributaria, nella giurisdizione delle commissioni tributarie?
Tali interrogativi hanno trovato una recente risposta in recenti interventi del giudice di legittimità .
Impugnazione dell’iscrizione di ipoteca: principi
Il contribuente che riceve la comunicazione di iscrizione di ipoteca(1) deve impugnarla nel rispetto dei termini previsti dall’art. 21 del D.lgs. 546/92(2) se vuole contestare la violazione commessa dall’agente della riscossione che non abbia inviato la preventiva comunicazione di iscrizione dell’ipoteca esattoriale prevista dall’art. 77 comma 2-bis del DPR 602/73.
Qualora, invece, presenti il ricorso oltre tale termine, sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’ipoteca a seguito di ispezione, il ricorso è inammissibile. La comunicazione di avvenuta ipoteca obbliga al ricorso.
Il mancato preavviso può essere censurato solo con tempestivo ricorso contro il successivo atto. Qualora l’agente della riscossione produca in giudizio, la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, la ricezione di tale comunicazione in capo al contribuente determina la decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, e l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, esperito ben oltre i sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.
La comunicazione inviata dopo l’iscrizione ipotecaria, in ogni caso, deve essere ritenuta idonea a far decorrere il termine di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria dinanzi alla CTP.
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.”
Solo per le cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria che hanno ad oggetto crediti tributari, sussiste la giurisdizione tributaria.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23380 del 24 agosto 2021(3).
Difesa del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria ex art 77
A) Contraddittorio endoprocedimentale
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preventivo e presupposto rispetto alla iscrizione di ipotecaria, che come noto, è un diritto reale di garanzia da costituire su un bene immobile (o su un bene mobile registrato), al fine di “garantire” un credito.
A partire dal 13 luglio 2011, data in entrata in vigore della Legge n. 106/2011, l’Agente della riscossione deve inviare una comunicazione(4) con l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà al