Con il presente contributo si intende fare il punto in materia di licenziamento suddividendo la normativa in vigore fino alla data del 30 giugno 2021 e la nuova normativa introdotta dal decreto Legge n. 99-2021.
Come noto, sono state recentemente introdotte novità in materia di divieto di licenziamento che hanno fatto propri i concetti contenuti nell’avviso comune del 29 giugno 2021 a seguito dell’incontro tra Governo e parti sociali contenente l’impegno a raccomandare alle imprese l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti.
Divieto di licenziamento: la disciplina in vigore fino alla data del 30 giugno 2021
In materia di divieto di licenziamento, secondo le regole del divieto di licenziamento introdotte per primo dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18-2020) e prorogate in successione dagli altri Decreti emergenziali COVID- 19, le normative da tenere in considerazione fino alla data del 30 giugno 2021 sono le seguenti:
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Divieto di licenziamento fino alla data del 30 giugno 2021
Per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia di Ammortizzatore sociale a cui gli stessi hanno diritto, vige il “divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (licenziamenti effettuati per ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare svolgimento dell’attività lavorativa come previsto dall’articolo 3, della legge n. 604/1966 che non raggiungono le cinque unità).
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Datori di lavoro e divieto di licenziamento fino alla data del 31 ottobre 2021
Si applica ai datori di lavoro che non usufruiscono della CIGO (piccole aziende che possono contare sull’assegno ordinario o sulla CIG in deroga ad esempio pubblici esercizi, commercio, turismo e agenzie di viaggio, servizi per i datori di lavoro destinatari del FIS, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale).
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Novella introdotta dal Decreto Sostegni-bis in materia di divieto di licenziamento
A far data dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorre