Il presente intervento intende fare una ricognizione della disciplina relativa tassazione dei dividendi esteri. Prendendo in esame i dividenti provenienti dalla Svizzera e percepiti da persona fisica, si cercherà di offrire una impostazione quanto più possibile esaustiva e di integrare gli interventi di prassi e le ipotesi del Fisco per ottenere un quadro sinottico dell’imposizione fiscale in Italia a seconda dell’anno di maturazione degli utili all’estero.
L’Agenzia Entrate sulla tassazione dei dividendi svizzeri: introduzione
La risposta ad interpello n. 38 del 12 gennaio 2021 ha avuto modo di affrontare la questione della tassazione in Italia dei dividendi svizzeri percepiti da una persona fisica.
L’intervento appare assolutamente coerente con l’impianto normativo e con le tesi che l’Agenzia ha già sostenuto in altre occasioni.
L’intervento, ad esempio, conferma la tesi dell’ufficio secondo cui in caso di tassazione dei dividendi con l’imposta sostitutiva del 26% non è possibile fruire di un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.
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L’indeducibilità del dividendo nel paese della fonte
La risposta 38 pone come condizione iniziale che, per escludere la tassazione integrale dei dividendi, la condizione che gli stessi risultino indeducibile nel Paese della fonte.
Infatti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l’applicazione del regime fiscale dei dividendi agli utili di fonte estera è condizionata all’assimilazione delle azioni estere a quelle italiane prevista a norma dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, in presenza della indeducibilità della relativa remunerazione in sede di determinazione del reddito nello Stato estero della società distributrice.
La natura paradisiaca o non paradisiaca pro tempore
Il secondo passaggio da valutare attiene alla natura paradisiaca dell’utile nell’anno di maturazione. In questo caso si devono applicare le regole vigenti pro tempore.
Se l’utile matura in un momento in cui la società non risulta paradisiaca, tale utile sarà sempre considerato un utile white.
Si tratta di quello che potremmo chiamare il test del 1007.
La previsione è stata infatti introdotta dall’art. 1, comma 1007 L. 205/2017.
Diversamente, se nel momento di maturazione dell’utile la società risulta paradisiaca, il comma 1007 non opera e non resta che applicare il test previsto dalla C.M. 35/E/2016 richiamato anche dalla risposta di Telefisco n. 52/2019 e dal principio di diritto n. 17/2019.
In sostanza, si deve valutare se il Paese è paradisiaco al momento della percezione.
In tal caso il dividendo è paradisiaco.
Diversamente, se il Paese non è paradisiaco al momento della percezione, si deve valutate la natura paradisiaca al momento della maturazione applicando – si badi – le regole vigenti al momento della percezione e non della maturazione.
Solo il superamento del secondo test permette di considerare l’utile come white.
I criteri di tassazione dei dividendi esteri
Dopo aver svolto queste analisi si deve valutare quale sia la modalità di tassazione del dividendo.
Qualora lo stesso sia paradisiaco, lo stesso sarà imponibile per l’intero ammontare.
Diversamente, qualora lo stesso sia considerato white, la tassazione avverrà con la stessa modalità dei dividendi domestici.
Pertanto, in caso di partecipazione non qualificata si applicherà sempre la tassazione sostitutiva del 26%.
Diversamente, in ipotesi di partecipazione qualificata, la tassazione sostitutiva del 26% riguarderà solo gli utili maturati dal 2018 in poi.
Per le annualità precedenti opererà la tassazione sul 40% / 49.72% /58.14% prevista ancora in via transitoria in relazione alle delibere effettuate sino al 2022.
Le modalità di tassazione sono sintetizzate nella successiva tabella n. 1.
Tabella n. 1 – tassazione dei dividendi esteri in Italia |
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Deducibile nel Paese della fonte |
Tassazione integrale irpef |
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Non deducibile nel Paese della fonte |
Extra Ue e diverso SEE con scambio info |
Paradisiaco al momento della maturazione con regole pro tempore |
Paradisiaco al momento della percezione con regole vigenti al momento della percezione |
Dividendo paradisiaco |
Tassazione integrale irpef come dividendo paradisiaco |
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Non paradisiaco al momento della percezione con regole vigenti in tale momento |
Paradisiaco al momento della maturazione con regole vigenti al momento della percezione |
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Non paradisiaco al momento della maturazione con regole vigenti al momento della percezione |
Dividendo non paradisiaco |
Anno maturazione |
Tassazione |
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Fino al 2007 |
Irpef su 40% |
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Dal 2008 al 2016 |
Irpef su 49.72% |
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2017 |
Irpef su 58.14% |
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Non paradisiaco al momento della maturazione con regole pro tempore |
Dal 2018 |
Sostitutiva 26% su 100% |
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Paese UE |
La successiva tabella n. 2 propone i righi del Modello Redditi 2020 per i 2019 e del Modello 730/2021 nella versione ancora in bozza.
Tabella n. 2 – la tassazione dei dividendi nella dichiarazione dei redditi |
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Tipologia di dividendi |
Rigo |
Cod. |
Imponibile |
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Non paradisiaci |
Dividendi non qualificati |
RM12 |
H |
100% con sostitutiva del 26% |
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Dividendi qualificati |
Fino al 2007 |
RL1 |
1 |
40% irpef |
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Dal 2008 al 2016 |
RL1 |
5 |
49.72% irpef |
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Nel 2017 |
RL1 |
9 |
58.14% irpef |
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Dal 2018 |
RM12 |
H |
100% con sostitutiva del 26% |
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P |