Dal 15 ottobre riprendono le attività di riscossione fiscale dopo la stop imposto dall’emergenza Coronavirus: quali procedure verranno attivate? Puntiamo il mouse sulle possibili ipotesi di rateazione a favore dei contribuenti.
15 ottobre 2020: data importante per la gestione dei carichi affidati all’agente della riscossione
Il decreto 104/2020, noto come decreto di agosto e che a breve dovrà essere convertito in Legge, ha prorogato il termine della sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’agente della Riscossione dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.
Per l’effetto delle modifiche apportate, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro la data del 30 novembre 2020.
Tuttavia, i contribuenti dovranno esaminare le proprie posizioni entro il 15 ottobre 2020 e ciò per due motivi:
- le istanze di rateazioni presentate entro la data del 15 ottobre 2020 saranno soggette ad un regime di decadenza meno rigido rispetto a quello vigente, infatti, la decadenza opererà nel caso di mancato pagamento di 10 rate in luogo del mancato pagamento di 5 rate;
- i carichi per i quali i termini di versamento erano già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 potranno essere oggetto di azioni cautelari ed esecutive già dalla data del 16 ottobre 2020.
Inoltre, i carichi riconducibili a istanze per la Rottamazione Ter e alle istanze per la definizione Saldo e stralcio, i cui benefici sono venuti meno per l’effetto del mancato pagamento delle somme dovute nell’anno 2019, possono essere riammessi a rateazione.
Le modifiche normative
L’articolo 68 del DL 18/2020 come modificato dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/2020, prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 30 novembre 2020.
Importante
la disposizione interessa i carichi i cui termini di scadenza cadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 e ciò anche con riferimento alle rate di eventuali piani di rateazione già concessi e vigenti alla data dell’8 marzo 2020.
Ne deriva che la sospensione interessa:
- cartelle o somme affidate il cui termine di pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella per esempio) cade dopo l’8 marzo 2020 e entro il 15 ottobre 2020 (entro il 3° novembre il contribuente potrà in ogni caso richiedere una dilazione);
- cartelle o somme affidate in rateazione alla data dell’8 marzo 2020 con riferimento alle rate mensili scadenti dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. In tal caso entro il 30 novembre 2020 devono essere versate tutte le rate non versate perché sospese.
Attenzione
Si precisa che la sospensione per i contribuenti residenti o aventi sede nelle zone rosse è più ampia e interessa il periodo da 21 febbraio al 15 ottobre 2020.
Importante
Le somme dovute con riferimento a carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 non sono interessati dalla sospensione.
Tuttavia, per tali carichi opera la sospensione delle attività della riscossione coattiva e, pertanto, ancorché scaduti non potranno dare luogo, fino alla data del 15 ottobre 2020, all’adozione di azioni cautelari ed esecutive (vedi infra).
La sospensione delle attività esecutive e cautelari
Stop, fino alla data del 15 ottobre 2020, ai fermi amministrativi, alle iscrizioni di ipoteca, ai pignoramenti, all’esecuzioni e a tutte le attività cautelari e esecutive finalizzate alla riscossione.
Lo stop opera fino alla data del 30 novembre 2020 per i carichi i cui termini di versamento cadono nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (i cui termini di versamento scadono il 30 novembre 2020).
Per l’effetto dell’applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamato dal primo comma dell’articolo 68 del DL 18/2020, anche le attività esecutive e cautelari finalizzate al recupero delle somme dovute sono sospese fino alla data del 15 ottobre 2020.
Per altro l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante tale periodo di sospensione (comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. 159/2020).
In merito, l’agenzia delle entrate, con circolare 25/2020, ha precisato che, le somme per le quali non possa considerarsi scaduto il termine per effettuare il pagamento non potranno essere oggetto di attività esecutive e/o cautelari.
Di tal ché, l’agente della riscossione, sino al 30 novembre 2020, non potrà attivare alcuna attività esecutiva o cautelare per il recupero delle somme dovute relative a ruoli o a carichi affidati all’agente della riscossione, aventi scadenza nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020) il cui termine di versamento è fissato al 30 novembre dal primo comma dell’articolo 68 del DL 18/2020.
Attenzione
Tale regola non opera per i carichi i cui termini di pagamento non cadono nel periodo di sospensione.
L’agente della riscossione potrà, quindi, avviare le attività esecutive e cautelari già dal 16 ottobre 2020 con riferimento alle somme affidate e agli importi iscritti a ruolo i cui termini di versamento sono scaduti alla data dell’8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione.
Piani di rateazione con regime di decadenza a 10 rate
I piani di rateazione vigenti alla data dell’8 marzo 2020 e i piani di rateazione derivanti da istanze di rateazione presentate entro la data del 15 ottobre 2020, sono caratterizzati da un regime di decadenza più favorevole rispetto a quello ordinario.
Il comma 2 ter dell’articolo 68 del Dl 18/2020 prevede che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera:
- con riferimento ai piani di rateazione vigenti alla data dell’8 marzo 2020;
- con riferimento ai piani di rateazioni richiesti entro la data del 15 ottobre 2020 e accolti (anche successivamente) dall’agente della riscossione.
Attenzione
Fondamentale, quindi, formulare istanze di rateazione in relazione a carichi non oggetto di dilazione entro la data del 15 ottobre 2020 e ciò anche se la scadenza del relativo pagamento è prevista per il 30 novembre 2020.
Importante
Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera anche con riferimento ai carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 per i quali non era stata presentata a tale data un’istanza di rateazione e per i quali è formulata istanza di rateazione entro il 15 ottobre 2020.
Rateazioni per le rottamazioni decadute nel 2019
I carichi relativi alle definizioni (Rottamazione ter, Rottamazione bis e Saldo e Stralcio) i cui benefici sono venuti meno per omessi versamenti nel 2019 possono essere posti in rateazione.
Attenzione
Se l’istanza di rateazione è formulata entro il 15 ottobre 2020 si potrà beneficiare del regime di decadenza a 10 rate.
Le Faq dell’Agenzia della Riscossione
Di seguito si propongono alcune delle FAQ formulate dall’Agente della riscossione.
Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?
L’articolo 99 del DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?
No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
**** Nota: Attenzione la sospensione interessa le cartelle i cui termini di pagamento scadono dall’8 marzo al 15 ottobre 2020
Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà̀ in esame e tratterà̀ le mie istanze di rateizzazione?
Si. L’operatività̀ di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?
Si. Il Decreto Rilancio estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.
Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà̀ alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
**** Nota: Attenzione il periodo di sospensione scade il 15 ottobre 2020.
Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità̀ di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già̀ decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?
In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.
**** Nota: Attenzione questa regola opera anche con riferimento a piani di dilazione il cui presupposto di decadenza risulta verificato alla data dell’8 marzo 2020.
Circolare 25/2020: le risposte dell’Agenzia delle Entrate
3.9.1 Quesito n. 1 – Rapporti tra l’articolo 154 del Decreto e l’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
La sospensione dei termini dei versamenti disposta dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogata al 31 agosto dall’articolo 154 del Decreto e poi al 15 ottobre dall’articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, come si riflette sull’operatività dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito in presenza di un atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento definitivo?
RISPOSTA
In via preliminare occorre precisare che la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, disposta dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato prima dall’articolo 154 del Decreto e successivamente dall’articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all’agente della riscossione (come chiarito nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020).
Ciò posto, ai fini dell’applicazione della compensazione legale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ferma restando la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività dell’atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso, si ritiene che, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale.
Nnessuna preclusione è da ritenersi, invece, sussistente laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme derivanti da avviso di accertamento esecutivo resosi definitivo non ancora affidate all’agente della riscossione o affidate ma non oggetto di rateazione oppure le somme dovute sulla base di altra tipologia di atto impositivo resosi definitivo non ancora iscritte a ruolo.
3.9.2 Quesito n. 2: come impatta la sospensione della riscossione sulle attività di recupero dell’agente della riscossione?
RISPOSTA
L’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato, da ultimo, dall’articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilisce:
- al comma 1, che, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122».
I versamenti sospesi (senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato) devono essere eseguiti, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre 2020.
Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 («Sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali»);
- al comma 2, che «le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti» di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e al comma 2-bis – inserito durante la conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (cfr. legge 24 aprile 2020, n. 27) – che, nei confronti dei soggetti aventi, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza ovvero la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ossia nella ex «Zona Rossa», «i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Le citate previsioni dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020 devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 – la cui ratio risiede nell’esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Pertanto, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020):
- i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’INPS e dagli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del «congelamento» degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Per quanto attiene, poi, alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, l’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n 18 del 2020 prevede che essi debbano essere eseguiti «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» e, quindi, entro il 30 novembre 2020.
In tale contesto, non è ipotizzabile l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. Ne deriva che:
- restano sospesi fino al 30 novembre 2020 i termini di pagamento dei carichi menzionati sub a), per i quali, quindi, l’Agente della riscossione non potrà svolgere, fino a quest’ultima data, alcuna attività di recupero e resterà, altresì, sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- si esaurirà, invece, al 15 ottobre 2020 la sospensione:
- degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento sub b), che dovranno perciò essere riattivati sin dal 16 ottobre 2020;
- delle attività di recupero sub c), che l’Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dallo stesso 16 ottobre 2020, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi.
- degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento sub b), che dovranno perciò essere riattivati sin dal 16 ottobre 2020;
A cura di Mario Agostinelli
Giovedì 8 ottobre 2020