Il decreto Rilancio ha previsto una serie di agevolazioni alle imprese per contrastare l’emergenza economica nata dalla pandemia da coronavirus. In questo articolo proponiamo un esame puntuale delle diverse agevolazioni: dall’ampliamento delle detrazioni Irpef per gli investimenti in PMI e start-up innovative, ai contributi per la costituzione o trasformazione in società benefit e al credito d’imposta per rimanenze del settore tessile, e altro.
La Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto una serie di agevolazioni alle imprese quali:
- l’ampliamento della detrazione Irpef per investimenti Pmi o start-up innovative (Art. 38, commi da 7 a 9);
- il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (Art. 38 ter);
- l’istituzione di un credito d’imposta per le rimanenze del settore tessile (Art. 48-bis).
Detrazione Irpef per investimenti in Pmi o start up innovative
Come noto l’art. 29 del D.L. 179/2012 ha previsto delle particolari agevolazioni alle cd. “start-up innovative”:
- sia per le società start up stesse
- che in relazione ai loro soci investitori.
In particolare l’art. 29 del citato D.L. 179/2012 prevede la possibilità:
- per i soggetti che investono nel capitale sociale di una startup innovativa:
- in via diretta
- mediato, tramite investimento:
- in organismi di investimento collettivo (OICR);
- in società di capitali (non trasparenti);
- che investono prevalentemente in start-up innovative
- di detrarre una percentuale dell’investimento: per i soggetti Irpef
- di dedurre dal reddito una percentuale dell’investimento: per i soggetti Ires.
La misura della detrazione ha subito nel tempo numerose modifiche. Da ultimo il Decreto MEF 7 maggio 2019 ha previsto che:
- i soggetti IRPEF possono detrarre il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta;
- i soggetti IRES possono dedurre il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Se la detrazione è superiore all’imposta lorda (o la deduzione è superiore al reddito complessivo) l’eccedenza può essere riportata nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Osserva
Secondo quanto disposto dal comma 218, art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al contribuente, soggetto IRPEF, che investe somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente, oppure attraverso organismi di investimento specificamente individuati, è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 30%.
Per l’anno d’imposta 2019, il beneficio è elevato al 40%, ma, come disposto dalla stessa Legge n. 145/2018, l’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europeasecondo le procedure previste dall’art. 108, paragrafo 3, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Allo stato attuale, tale autorizzazione non è stata emessa dalla Commissione europeaed è quindi possibile beneficiare della detrazione “ordinaria” del 30%.
Agevolazioni alle imprese nella conversione Decreto Rilancio
L’articolo 38 del D.L. 34/2020 conv. con modif. L. 77/2020 introducono, a partire dal 19 maggio 2020, un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start-up o in Pmi innovative.
Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più