Laddove vi sia in concreto un condiviso interesse tra contribuenti ed Agenzia delle entrate, è possibile svolgere l’attività relativa al procedimento di mediazione?
In caso di risposta positiva, la gestione di tale attività deve avvenire, durante questo periodo emergenziale, compatibilmente con l’esigenza primaria di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti?
E’ sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro?
In relazione al procedimento di mediazione, la predetta sospensione opera con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale?
A seguito dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti il termine di 20 giorni, per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute, che scade nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020?
La predetta proroga del termine di versamento opera per le rate della mediazione successive alla prima in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020?
Mediazione tributaria: le sospensione termini ex DL Cura Italia e DL Rilancio
L’articolo 83 del dl n. 18/2020 (convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020) ha disposto che dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020[1] si intende sospeso il termine per la conclusione del procedimento di mediazione di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione.
Pertanto, il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione che risultava pendente alla data del 9 marzo 2020, si intende sospeso fino all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020.
Per esempio, il termine per la conclusione di un reclamo) il 21 gennaio 2020 scadrà il 23 giugno 2020, anziché il 20 aprile 2020, vale a dire decorso il termine ordinario di 90 giorni cui si aggiunge quello di sospensione.[2]
Il cumulo con la sospensione estiva (1- 31 agosto) non opera in quanto per costante giurisprudenza[3] di legittimità le sospensioni straordinarie come quella per Covid- 19 non si cumulano.
Ne consegue che se gli ordinari 90 a cui si aggiunge il periodo di sospensione covid (64) cadono nel mese di agosto[4] il termine ultimo per la conclusione del procedimento di mediazione sarà il 1 settembre (primo giorno utile successivo alla sospensione).
Dalla scadenza di quest’ultimo termine, poi, decorre quello di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non si perfezioni la mediazione.
Nel caso in cui alla data del 9 marzo 2020 il termine di 90 giorni risultava,invece,già decorso ed il procedimento di mediazione non è andato a buon fine, i termini ancora in corso per la costituzione in giudizio delle parti sono egualmente sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 per effetto della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, applicabile anche al processo tributario Il termine per la costituzione in giudizio delle parti a seguito della scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione, non andato a buon fine si calcola nel modo che segue.
La sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 del termine per la conclusione del procedimento di mediazione e dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti dinanzi alle Comm