In che data registrare le fatture emesse? Con la fatturazione elettronica crescono i dubbi tra gli operatori.
Da quando, poi, è stato chiarito che la registrazione delle fatture di acquisto non può essere antecedente alla messa a disposizione da parte del Sistema di Interscambio, molti hanno ritenuto che tale preclusione operasse anche per le fatture di vendita, saltando alla conclusione che una fattura non ancora trasmessa non potesse essere ancora registrata ai fini iva.
Data di registrazione delle fatture emesse: molti dubbi
Registrazione delle fatture: un caso particolare può essere rappresentato, ad esempio, da una fattura datata 31/12/n, ma trasmessa allo SDI nei dodici giorni successivi (poniamo il 7 gennaio n+1).
Quando può essere registrata nel registro iva vendite?
La risposta è: “In qualsiasi data, a discrezione del contribuente, dal 31/12/n al 15/01/n+1, purché l’imposta sia comunque fatta concorrere alla liquidazione del mese di dicembre”.
Partendo dalla soluzione, cerchiamo di capire il perché di tale conclusione, che si rivela peraltro utile per comprendere in quale esercizio far ricadere il ricavo per quei contribuenti minori che hanno optato per il sistema di rilevazione dei componenti reddituali secondo l’art 18, comma 5, DPR 600/73 (metodo della cd. registrazione)[1].
La data utilizzata dal contribuente per annotare la fattura ai fini iva determina, infatti, per presunzione assoluta, il momento di realizzazione del ricavo ai fini delle imposte dirette, permettendo margini di manovra, del tutto legittimi, in ordine all’imputazione temporale del ricavo.
Differenza tra la registrazione delle operazioni attive e la registrazione degli acquisti
Due facce della stessa medaglia? Non esattamente.
E’ vero che per ogni operazione rilevante ai fini iva da un lato c’è un cedente (o prestatore) e dall’altro un acquirente, ma ad essi corrispondono – rispettivamente – diversi doveri (al primo) e diritti (al secondo).
Non vi è perfetta specularità delle due posizioni.
Analizziamole distintamente.
Il cedente
Nei confronti del cedente o prestatore, al realizzarsi dell’operazione, ossia nel momento individuato all’art 6, corrisponde la nascita del debito d’imposta, ossia la sua esigibilità, cioè il diritto dell’erario di pretenderne il pagamento.
E questo – ossia il sorgere del debito d’imposta – avviene a prescindere da quando sia emessa la fattura, da quando la stessa sia registrata o addirittura dal fatto stesso che la stessa sia o meno registrata: se l’operazione è avvenuta l’imposta è già divenuta esigibile e l’erario ne pretende il pagamento in sede di liquidazione del periodo iva relativo a quando si è verificato il momento impositivo dell’art 6.
L’art. 19, infatti, nel disciplinare il meccanismo di detrazione dei soggetti iva afferma che: per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo