Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti per tutti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Ecco una guida sui corrispettivi elettronici.
Corrispettivi elettronici: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 22 ottobre 2019 sul proprio sito la nuova guida fiscale dal titolo “Scontrino elettronico – memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi” con la quale ha fornito le istruzioni per gli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fatture, se non richiesta dal cliente, che devono certificare i corrispettivi attraverso la memorizzazione e trasmissione telematica alla stessa Agenzia delle entrate.
Scontrino elettronico e trasmissione telematica: la normativa di riferimento
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000”.
L’articolo 12-quinques del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano a