Elenco spese mediche detraibili: guida alle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida a giugno 2019 che offre, per i contribuenti interessati, una panoramica sulle prestazioni mediche, farmaci, medicinali e altri prodotti per i quali è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi gli importi pagati e usufruire delle riduzioni Irpef.

Una guida estremamente utile in fase di redazione delle dichiarazioni dei redditi

 

La guida alle detrazioni IRPEF per spese mediche e sanitarie aggiornata al 2019

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi la “Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” (aggiornamento di giugno 2019), che contiene un elenco dettagliato di tutte le spese a cui si applicano i benefici fiscali e dei documenti che bisogna conservare.

Per ogni tipo di spesa sono specificati i documenti che è necessario possedere, per esibirli all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli dell’Agenzia delle Entrate.

 

Detrazioni IRPEFOccorre preliminarmente ricordare che l’Agenzia delle Entrate sull’argomento ha pubblicato dei veri e propri vademecum:

 

  • nelle circolari n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha, infatti, fornito istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta;

 

  • con la circolare n. 13/E, del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato queste informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel 2018.

 

 

Detrazione spese mediche e sanitarie: percentuale e franchigia

 

È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

 

Familiari fiscalmente a carico

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

 

Detrazione spese rimborsate

Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

  • premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente
  • assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

Anche i contributi versati in misura eccedente sono riportati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

 

Esempio detrazione spese rimborsate e non

Consideriamo un contribuente che in un anno:

  • ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria;
  • ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro; 
  • ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.

Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

  1. l’importo non rimborsato, detraibile, è di 2.000 euro (10.000-8.000)
  2. per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati.
    Tale percentuale è quindi pari a (5.000 – 3.615,20) / 5.000 = 27,7%.

Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7% = 2.216 euro.

Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).

 

Ripartizione della detrazione per spese mediche in più anni

 

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi PF) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

 

Elenco spese mediche detraibiliElenco delle spese mediche detraibili

 

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

 

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
  • acquisto (fino al 2018) di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  • prestazioni specialistiche
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

 

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

 

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

 

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.

Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

 

Come documentare l’acquisto dei medicinali

 

Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”.

Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.

Anche la parola “Ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco.

Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica.

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.

Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

 

Il caso di medicinali acquistati all’estero

Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.

In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario;
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

 

Spese mediche generiche, farmaci e alimenti a fini medici speciali:
i documenti da presentare al caf o all’Agenzia delle Entrate

 

  – Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)

  – Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali

 

 

Ricevuta fiscale
o
Fattura

 

  – Farmaci (anche omeopatici) acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on line

 

Fattura o scontrino fiscale “parlante” che specifica:

  • natura, qualità e quantità del prodotto acquistato
  • codice fiscale dell’acquirente per il farmaco comprato all’estero, idonea documentazione da cui sia possibile ricavare le stesse indicazioni

 

 

  – Alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001

 

Fattura o scontrino “parlante”

Se il documento di spesa non riporta la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali e che non è destinato ai lattanti

 

 

Elenco spese per prestazioni specialistiche detraibili

 

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.

Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura “sanitaria” della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura.

Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.

 

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

 

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;
  • biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
  • ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

 

Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:

 

  • esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • risonanza magnetica nucleare
  • ecografie
  • indagini laser
  • ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • sedute di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodio-terapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

 

Prestazioni mediche e spese specialistiche:
i documenti da presentare al CAF o all’Agenzia Entrate (per eventuali controlli)
  – Prestazioni mediche specialistiche
  • Fattura o ricevuta fiscale
  • Ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
  – Perizie medico legali
  – Analisi, indagini radioscopiche e di diagnosi prenatale, ricerche e applicazioni, terapie
  • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione
  • Ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

 

Prestazioni per assistenza specifica:
i documenti da presentare al CAF o all’Agenzia delle Entrate
  – Assistenza specifica per assistenza infermieristica e riabilitativa
(per esempio, fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia)

 

 

Ricevuta fiscale o fattura
(ricevuta del pagamento del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale)

(se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, il documento deve attestare che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo)

  – Prestazioni effettuate da:

  • addetti all’assistenza di base e operatori tecnici assistenziale esclusivamente dedicati all’assistenza diretta della persona (in possesso della relativa qualifica professionale)
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • personale con la qualifica di educatore professionale
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

 

  – Prestazioni rese dalle figure professionali elencate nel Dm 29/03/2001

 

 

Ricevuta fiscale o fattura da cui risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria

(se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, il documento deve attestare che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo)

 

 

  – Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista della riabilitazione

 

 

Ricevuta fiscale o fattura con indicazione della prestazione e attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17.3.1999

 

 

Elenco spese detraibili solo con prescrizione medica

 

Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:

  • le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
  • le spese per le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
  • le spese per le cure termali (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno);
  • le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

 

Spese per familiari con patologie esenti

 

Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.

Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche.

 

Familiari con patologie esenti:
i documenti da presentare al CAF o all’Agenzia delle Entrate (per eventuali controlli)
Se il contribuente affetto dalla patologia ha presentato la dichiarazione dei redditi
  • certificazione dell’Asl, attestante la patologia, con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo
  • modello 730-3 o Redditi persone fisiche dal quale risulti la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef della persona affetta dalla malattia
  • fatture, ricevute fiscali o scontrini da cui risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende usufruire della detrazione. Nel documento, se intestato alla persona affetta da patologia, quest’ultima deve indicare il familiare che ha effettuato la spesa e la misura delle spese a lui attribuibili
  • certificato medico che attesta il collegamento tra le spese e la patologia esente (o autocertificazione)
Se il contribuente affetto dalla patologia non ha presentato (non essendo tenuto) alcuna dichiarazione
  • certificazione dell’Asl, attestante la patologia, con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo
  • autocertificazione della persona affetta dalla patologia che attesta di non essere tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi
  • fatture, ricevute fiscali o scontrini da cui risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende usufruire della detrazione. Nel documento, se intestato alla persona affetta da patologia, quest’ultima deve indicare il familiare che ha effettuato la spesa e la misura delle spese a lui attribuibili
  • certificato medico che attesta il collegamento tra le spese e la patologia esente (o autocertificazione)

 

 

 

A cura di Federico Gavioli

Mercoledì 17 Luglio 2019