L’Agenzia delle entrate-riscossione non può farsi rappresentare da un avvocato del libero foro al posto dell’Avvocato dello Stato. Se la riscossione si costituisce in un nuovo giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro, è tenuta ad indicare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza, in alternativa al patrocinio esercitato dall’Avvocatura dello Stato, dovendo operare l’Agenzia nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità
L’Agenzia delle entrate-riscossione non può farsi rappresentare da un avvocato del libero foro al posto dell’Avvocato dello Stato, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 4 D. Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)
Se la riscossione si costituisce in un nuovo giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro, è tenuta ad indicare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza, in alternativa al patrocinio esercitato dall’Avvocatura dello Stato, dovendo operare l’Agenzia nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità (Cass. 28741/2018).
Agenzia delle entrate-riscossione: natura giuridica
Il D.L. 193/2016 ha previsto lo scioglimento dei Equitalia e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione in ambito nazionale sono state attribuite al nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate Riscossione”, sottoposto al monitoraggio dell’Agenzia delle entrate e alla vigilanza del Ministero economia e finanze.
Il nuovo ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passiv