Cosa accade se un’istanza di adesione, spedita nei termini previsti per la proposizione del ricorso, perviene all’ufficio dopo la scadenza del termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per sollevare tempestivamente ricorso giurisdizionale? Qual è il momento rilevante ai fini della decadenza dei termini?
Cosa accade se un’istanza di adesione, spedita nei termini previsti per la proposizione del ricorso, pervenga però all’ufficio dopo la scadenza del termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per sollevare tempestivamente ricorso giurisdizionale.
Qual è il momento rilevante ai fini della decadenza?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3335 del 08.02.2017, ha risolto una vexata questio, molto “pericolosa” per gli interessi dei ricorrenti, nella vigenza della sua incertezza: quella dell’esatto criterio di computo dei termini di decadenza (e di conseguente definitività dell’atto di accertamento) in caso di invio per posta dell’istanza di adesione.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. 600 del 1973, per maggiori ricavi per l’anno di imposta 2005, sulla base di un processo verbale di constatazione da cui era emersa l’erroneità di dati inseriti nella comunicazione ai fini degli studi di settore.
La società, stante la notifica dell’avviso il 28 luglio 2009 e quindi la scadenza del termine per impugnarlo l’11 novembre 2009, aveva presentato due istanze di accertamento con adesione, ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997, a mezzo invii in busta con posta raccomandata, la prima priva di sottoscrizione, e la seconda spedita il 10 novembre e pervenuta al protocollo dell’ufficio il 12 novembre, entrambe poi ritenute inammissibili dall’Ufficio, la prima in quanto non sottoscritta e la seconda in quanto tardiva.
Il ricorso avverso l’avviso innanzi alla commi