la scadenza del 12 dicembre è prossima… vogliamo sollevare il dubbio se si debba procedere alla comunicazione dei finanziamenti in caso di non utilizzo di beni e valutare l’impatto sanzionatorio nel caso l’Ufficio contesti un’eventuale omissione o incompleta compilazione del modello
Con il solito tempismo a cui siamo ormai abituati l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27 novembre 2013 le istruzioni e il modello per effettuare entro il 10 dicembre la comunicazione dei BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA (ai sensi dell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
In questo scritto vogliamo sollevare il dubbio se si debba procedere alla comunicazione dei finanziamenti in caso di non utilizzo di beni e valutare l’impatto sanzionatorio nel caso l’Ufficio contesti un eventuale omissione o incompleta compilazione del modello.
Per fare ciò si ritiene utile ricostruire la genesi del provvedimento.
Il provvedimento è il DL 138 del 13 agosto 2011 che prevede all’articolo 2 commi:
“36-terdecies. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:
«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiaridell'imprenditore». 36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e ilcorrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predettacomunicazione.
Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.”
Dalla lettura della norma, commi scritti in sequenza e collegati gli uni agli altri, si ricava che vanno comunicati i beni utilizzati dai soci e solo a determinate condizioni ed inoltre viene previsto che L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Si desume chiaramente che la finalità della norma è utilizzare i finanziamenti per il controllo redditometrico in presenza di utilizzo di beni della società.
Infatti se il Signor X va ad acquistare un’auto che costa 90.000,00 euro è molto probabile che l’Agenzia mostri un interesse particolare verso tale acquisto.
Se invece il Signor X, che è socio della Beta srl, fa acquistare l’auto dalla società, in mancanza di segnalazione prevista dalla norma maschererebbe l’acquisto, inoltre i 90.000,00 euro che immetterebbe nella società in mancanza di segnalazione sarebbero di difficile scoperta a tavolino. In questo caso è giusto che i finanziamenti emergano a corredo del bene che risulta in uso al socio e che il soggetto venga controllato, avendo “tentato” di mascherare l’acquisto.
Il 2 agosto 2013 il IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE pubblica il provvedimento Prot. n. 2013/94902:
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con la seguente motivazione:
“Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 16 novembre 2011, con il quale è stata data attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Prevede che, a decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”
Lo stesso giorno viene pubblicato anche il provvedimento Prot. n. 2013/94904.
“Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”
Già il titolo confonde un po’ le idee. Viene riportato: “ai sensi dell’articolo 7 dodicesimo comma del DPR 605/73” che prevede:
“Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.”
Quindi dall’impostazione usata sembra quasi che sulla scia del provvedimento inerente ai beni utilizzati dai soci, l’Agenzia abbia pensato bene di inserire un ulteriore provvedimento, quello della comunicazione dei finanziamenti e, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, abbia ripiegato sull’articolo 7 del DPR 605/73.
Non si spiega infatti perchè si sia fatto riferimento all’articolo 7 del 605/73 anzichè al DL 138/2011 come nel provvedimento sui beni, o meglio si spiega se nelle intenzioni del legislatore non c’era quella di effettuare un controllo a tappeto dei finanziamenti alle società.
Il riferimento al DL 138/2011 è stato inserito come ultima frase del titolo “Attuazione dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” che riguarda il controllo dei soggetti che utilizzano i beni concessi ai soci.
Se il provvedimento è l'attuazione del comma 36-septiesdecies, è chiaro che è vincolato in ogni caso all'uso dei beni in godimento da parte dei soci, infatti in detto comma è previsto che “l'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.
Inoltre nelle motivazioni si legge:
“La disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l’Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore.”
Anche con riferimento all’articolo 7 del DPR 605/73 leggendo le motivazioni, altra lettura si ritiene non si possa dare. Il finanziamento da comunicare è quello relativo all’utilizzo del bene.
Le informazioni relative a specifici versamentinon sono quelle che riguardanotutti i versamenti seppur con il limite dei 3.600,00 euro.
Il 27 novembre 2013 vengono pubblicate le istruzioni e il modello che giustamente sono un tutt’uno in quanto come abbiamo visto l’adempimento è unico e collegato. E non si chiama “modello polivalente”.
Infatti si chiama:
“Modello per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36 – duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.”
Come conclusione:
Alla luce di quanto esposto nel DL 138/2011 in assenza di beni in uso esclusivo non viene chiesto di comunicare i finanziamenti alle società.
L’obbligo è quello di comunicare i beni in uso esclusivo ai soci, e in tale ipotesi , in caso di controllo redditometrico si tiene conto anche dei finanziamenti, che in tale evenienza vanno comunicati perchè vengono richiesti ai sensi dell’articolo 7 DPR 605/73, in quanto nel DL 138/2011 non c’è una specifica delega in tal senso.
Tornando all’oggetto del presente scritto, alla domanda: Se non utilizzo beni e quindi non comunico i finanziamenti che sanzioni potrebbe applicare l’Agenzia?
Come rilevato anche da altri autori non è assolutamente chiaro se l’inadempimento relativo alla comunicazione dei finanziamenti sia addirittura sanzionabile.
Nel provvedimento generatore dell’adempimento il DL 138/2011 non si fa alcun riferimento all’obbligo di comunicazione dei finanziamenti pertanto non è previsto alcun regime sanzionatorio specifico.
Altri autori affermano che si debba fare riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 13 comma 2 del DPR 605/73 con riferimento all’omessa comunicazione prevista dall’articolo 7 del DPR 605/73, richiamato nel provvedimento del 2 agosto 2013.
In questo però essendo l’adempimento stato unificato nello stesso modello relativo alla comunicazione dei beni ai soci non sarebbe logico applicare per lo stesso adempimento sanzioni diverse, comunicazione ai soci (sanzione da 258 a 2065 euro) ecomunicazione dei finanziamenti (sanzione da 206 a 5.164 in caso di omessa comunicazione e da 103 a 2.582 euro per l’incompleta), però visto che i modelli polivalenti adesso vanno di moda, potrebbe anche essere una soluzione possibile.
In ogni caso è davvero incredibile che i contribuenti vengano obbligati ad adempiere ad obblighi fiscali senza che siano resi edotti delle conseguenze in materia sanzionatoria in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento.
E’ da tenere presente, ai sensi della circolare 33/E del 3 agosto 2012, che l’eventuale avviso di irrogazione sanzioni, potrebbe essere oggetto di mediazione tributaria e se superiore al minimo edittale, l’ufficio valuta se sussistono i presupposti per procedere alla rideterminazione del suo ammontare, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali.
In alternativa c’è la possibilità di definizione mediante acquiescenza, con il beneficio della riduzione delle somme dovute, in particolare, gli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, prevedono la possibilità di definire gli atti di contestazione delle sanzioni beneficiando della riduzione della sanzione a un terzo.
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un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie
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un terzo dellasanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso
6 dicembre 2013
Commercialista Telematico