Nel Dq del 5 Settembre 2024:
1) Start Up innovative: al via la concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I
2) Alla UIF devono essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia: cambia la definizione di “oro da investimento”
3) CDM: rafforzati alcuni aspetti della presunzione di innocenza
4) Voucher 3I – Investire in innovazione, 9 milioni per sostenere la brevettazione delle invenzioni di startup e microimprese
5) Clausola sociale per i lavoratori in caso di cambio concessionario
6) Fisco: un settembre di fuoco per i contribuenti
7) “Il futuro delle Onlus tra opportunità e limiti”
8) Il visto doganale sul DAA3 non basta ad attestare l’avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024, il Decreto 8 agosto 2024 recante “Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I”.
Voucher 3I: imprese beneficiarie
Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese. Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
- servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
- servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
I servizi , per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati dal neo decreto. L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L’impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate dall’art. 4, com