Siamo ad inizio febbraio, il momento adatto per illustrare, da un punto di vista civilistico, la gestione delle imposte d’esercizio e la loro collocazione in bilancio. Analisi dei principi contabili OIC vigenti ed esempi delle scritture di rilevazione delle imposte.
Le imposte sul reddito che colpiscono le società di capitali (SPA, SAPA, SRL, SRLS) sono le seguenti:
- IRES – Imposta sul reddito delle società;
- IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive.
Le stesse sono dovute in base al TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e alle leggi complementari.
Normalmente il reddito civilistico è divergente da quello fiscale, a seguito delle differenze esistenti tra i criteri di valutazione civilistica, che regolano la redazione del conto economico, e quelli fiscali, che determinano il reddito fiscale.
Di conseguenza, una volta determinato il reddito civilistico, le variazioni, per giungere alla determinazione del reddito fiscale, trovano collocazione nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi – Società di capitali) redatta per il periodo d’imposta coincidente con l’esercizio per il quale è stato redatto il conto economico.
Si deve, inoltre, sottolineare che, in base alla normativa fiscale, ci sono costi e ricavi (o parte di essi) che partecipano al reddito fiscale di un periodo d’imposta differente da quello in cui partecipano alla determinazione del reddito civilistico.
La distinzione delle imposte sul reddito
Le imposte sul reddito si suddividono, seguendo gli insegnamenti del Documento OIC – 01/12/2016 n. 25 – Imposte sul reddito (di seguito, all’occorrenza, sarà indicato tra parentesi, il parag. del predetto Documento) in:
- imposte correnti;
- imposte anticipate;
- imposte differite.
Secondo l’art. 2425 codice civile, tutte le predette imposte devono essere collocate nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”, del conto economico.
Questa voce, in realtà, comprende le imposte sul reddito dell’esercizio che ripartisce, a sua volta, nelle seguenti quattro voci distinte:
- imposte correnti, che includono le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio, oltre le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
- imposte relative a esercizi precedenti, comprendenti i relativi oneri accessori (interessi e sanzioni), che possono essere generate, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
La voce include, inoltre, la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento, rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.
La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (si veda il Documento OIC – 01/12/2016 n. 19 – Debiti); - imposte diff