La tassazione delle cessioni dei diritti reali, così come innovata dalla legge di bilancio 2024, non pare convincente. Oltre alle numerose problematiche di applicazione pratica, la soluzione proposta presenta delle criticità che potrebbero portare alla dichiarazione di incostituzionalità.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto significative variazioni nella tassazione dei diritti reali immobiliari.
La nuova norma sulla cessione dei diritti reali di godimento
Dall’1 gennaio 2024 le cessioni di questi diritti (uso, servitù, abitazione, enfiteusi, usufrutto e superficie) da parte di privati o società semplici sono sempre considerate operazioni speculative, ed in quanto tali produttrici di redditi diversi.
Questo indipendentemente dalla provenienza del bene, ed anche per beni posseduti da oltre 5 anni. Quindi praticamente sempre.
Le incongruenze
Tre sono le incongruenze che tali norme comportano, incongruenze che ben potrebbero portare anche ad una dichiarazione di incostituzionalità.
Prima incongruenza: cessione di diritto parziale
La prima incongruenza è una evidente stortura. La cessione di un diritto parziale reale, ad esempio il diritto di superficie, è tassata sempre, anche se riferita a terreni agricoli posseduti da molti anni.
Mentre per questi beni la cessione dell’intero non è pacificamente tassata, lo diviene la cessione parziale. Difficile trovare una giustificazione logica a tutto ciò; come si fa a tassare una cessione parziale, quando la cessione di tutto il bene non lo è?