Il legato di genere, pur costituendo debito della successione, era tassato due volte. Con una recente circolare l’Agenzia equipara i legati di genere con quelli di specie, e quindi tutto rientra nella normalità: debito della successione e una sola tassazione. Si tratta di una buona notizia, che comporta anche l’abbandono del contenzioso in essere.
Ritorniamo sul tema dei legati di somma, un tema già trattato (“I legati nell’imposta sulle successioni”, su Commercialista Telematico del 16 marzo 2023), per dare conto di un importante revirement da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, non accade spesso che l’Agenzia delle Entrate decida di cambiare atteggiamento e di non insistere su tesi molto discusse ed evidentemente poco sostenibili.
Emblematica, tra tutte, la questione della cessione di immobili da abbattere, riqualificata per oltre 5 anni dall’Agenzia delle Entrate in cessione di terreno, nonostante molte sentenze contrarie della Cassazione.
In quel caso il cambiamento di atteggiamento non è stato molto veloce, come invece parrebbe essere successo per i legati. Ma ben venga questo cambiamento di impostazione, che ci si augura foriero di un diverso e nuovo rapporto fisco-contribuente.
Tassazione dei legati: la circolare n. 19/2023
Ci riferiamo alla circolare n. 19 del 6 luglio 2023 che ha definitivamente risolto la questione, assimilando sul piano fiscale il legato di genere a quello di specie.
“Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:
- quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
- il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.
Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni.
In primo luogo, va rilevato che il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal val