La TARSU, abrogata dal 2010, non può rivivere tramite regolamenti

Continua la battaglia del Commercialista telematico e dell’avvocato Maurizio Villani per la corretta gestione della tariffa sulla raccolta rifiuti: ricordiamo, in particolare, che la TARSU è stata abrogata, quindi i Comuni non possono continuare ad esigerla

L’art. 23 della Costituzione prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Prendiamo spunto da una norma della Costituzione – appena enunciata – per evidenziare come nel diritto tributario sia fondamentale che vi sia la piena e corretta corrispondenza tra la pretesa impositiva e la norma che renda effettivo il prelievo erariale.

Nello specifico, accade che in materia di TARSU, o forse sarebbe meglio dire ex TARSU, il legislatore non ha ancora previsto per questo tributo una espressa legge, con la quale garantisca da un lato, la trasparenza relativamente ai presupposti d’imposta e ai procedimenti di riscossione della stessa; dall’altro, come effetto della mancata matrice legislativa, la legittimità dell’imposta attraverso un corretto prelievo coordinato con una normativa vigente.

Nel caso di specie, la norma che ci ricorda l’applicabilità della TARSU è rappresentata dall’art. 14 comma 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 che dice: “sino alla revisione della disciplina relativa i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.”

Un’analisi strutturale del disposto normativo ci induce a rilevare che:

  • il legislatore si fa consapevole della circostanza relativa alla “revisione” della disciplina in materia TARSU – che, stando agli ultimi rinvii normativi, dal 2010 cede il passo al regime transitorio – poi abrogato – della tariffa di igiene ambientale.

  • il requisito della “continuazione”, appare, così, assolutamente anacronistico e illegittimo, proprio in virtù del fatto che non esiste una disciplina sulla base della quale poter “proseguire” – in un’ottica di armonizzazione della legge impositiva – il percorso tracciato dal tributo;

  • i regolamenti comunali adottati, ricalcano le disposizioni di rango superiore relativi alle leggi istitutive dei tributi: non vi è, dal 2009, alcun tipo di legge che sancisca il tributo – né sotto forma di TARSU, né sotto forma di regime transitorio – ormai abrogato;

  • in ultimo – come ipostesi residuale – il legislatore pone come presidio impositivo l’adozione della tariffa integrata ambientale – di cui ancora oggi si attende il regolamento attuativo.

Appare, così, evidente, l’espediente legislativo utilizzato che caratterizza la norma come incostituzionale e illegittima.

Ricordiamo che la TARSU è regolata dal D. Lgs. n. 507/93, e a seguito di successive e copiose modifiche e rinvii, è risultata legittima e applicabile fino al 2009, data in cui vi è stata l’ultima proroga espressa con la Finanziaria 2007 ( L. 296 del 2006 art. 1, comma 184).

Infatti, per l’anno 2010, manca del tutto una modifica espressa del termine di cui all’art. 1, comma 184, lett. a) della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, come al contrario vi era nella precedente norma di proroga, che prevedeva, la modifica nell’art. 1, comma 184, lett. a), delle parole: «e per l’anno 2008» con: «e per gli anni 2008 e 2009»”. Né esistono, a tutt’oggi, riferimenti espressi circa la volontà del legislatore di ritenere prorogato “per l’anno 2010” il regime transitorio sopra specificato, e quindi anche la applicazione della disciplina della TARSU.

In questa sede, appare opportuno rilevare il rapporto delle norme tributarie – in particolare quelle istitutive del tributo TARSU – con le fonti di produzione della legge regolatrice del tributo.

La principale fonte di produzione posta alla base del prelievo comunale, risiede nel citato art. 23 della Costituzione.

Stando al tenore della norma ed in base a quanto appena chiarito circa l’evoluzione normativa del tributo, appare evidente l’illegittimità costituzionale venutasi a creare a causa del vuoto legislativo esistente in materia TARSU.

La norma costituzionale ci mostra come lo spartiacque interpretativo che determina lo svolgimento dell’imposta – intesa come presupposti ai fini della sua applicabilità, momenti accertativi, forme e soggetti facenti parte del rapporto impositivo – è “la legge”; questa norma esprime il principio in base al quale gli elementi essenziali dei tributi devono essere contenuti in atti aventi forza di legge.

Alla luce di quanto appena espresso, non v’è chi non veda una lesione costituzionale che provoca effetti sia da un punto di vista strutturale nomofilattico, che dal punto di vista del contraente più debole, che si vede leso nel proprio diritto di difesa garantito dalle norme dello statuto del contribuente, in particolare dall’art. 2, comma 2, che prevede: “le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.”

Manca quindi, il presupposto applicativo in base al quale dovrebbero essere applicati i precedenti regolamenti in materia TARSU.

Poiché

il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, è inevitabilmente decaduto a far data dal 01/01/2010, la norma del D.Lgs n. 23/2011 – relativa all’adozione dei precedenti regolamenti comunali in materia TARSU – non trova la necessaria applicazione.

Infatti, la Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con la sentenza n. 25116 del 27.11.2006 ha chiarito che i regolamenti sono semplici norme giuridiche secondarie, tanto è vero che non si applica il principio “iura novit curia” e non rientra, quindi, la conoscenza dei regolamenti comunali fra i doveri del giudice.

Di conseguenza, prevedendo l’art. 23 della Costituzione una riserva di legge, la TARSU non è più applicabile, e quindi un’eventuale richiesta di pagamento a titolo di TARSU, a partire dal 2010 è inevitabilmente ed indiscutibilmente illegittima.

In linea generale, nessun tributo può essere preteso se non esiste una legge dello Stato che lo istituisca, pertanto fatta la legge, riscossa l’imposta; ma nel caso che ci occupa, evidentemente, non è così.

 

6.3.2012

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro